Statuto

ISTITUTO VARESINO DI STORIA DEL NOVECENTO (IVSN) – ETS

Art. 1 – DENOMINAZIONE SCOPO E SEDE

È costituito, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in conformità a quanto previsto dal Codice Civile e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il “Codice del Terzo Settore”, l’Istituto Varesino per la Storia del Novecento – ETS (di seguito anche ISVN – ETS), Ente del Terzo Settore.

La denominazione “Ente del Terzo Settore” e il relativo acronimo ETS possono essere utilizzati esclusivamente a seguito del riconoscimento della qualifica da parte dell’istituzione competente e della sua conservazione nel tempo.

Compito dell’ISVN – ETS è quello di promuovere, raccogliere e ordinare la documentazione relativa alla storia del territorio provinciale di Varese, a partire dall’Unità d’Italia, nei suoi aspetti sociali, politici, economici e culturali, nel contesto più ampio della storia contemporanea. Particolare attenzione è riservata ai temi dell’Antifascismo, della Resistenza, della Deportazione e dell’Internamento.

L’ISVN – ETS gode della più ampia autonomia gestionale e operativa. Ha sede legale in Comerio, via Mattello 29, e la sua durata è illimitata.

Art. 2 – FINALITÀ

L’Istituto IVSN non ha fini partitici, né religiosi; si prefigge, attraverso i metodi del libero associazionismo, di promuovere la ricerca storica, la raccolta documentaria e lo studio del territorio; organizza e sostiene iniziative culturali, informative e didattiche, con particolare riferimento ai temi della Resistenza e della Democrazia contemporanea, in difesa dei valori della Costituzione Italiana e della laicità dello Stato.

Art. 3 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Per il raggiungimento delle predette finalità, l’Istituto IVSN eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Art. 4 – ATTIVITÀ DIVERSE

Al fine di perseguire le proprie finalità l’Istituto può promuovere accordi di collaborazione e/o di partenariato con altre istituzioni del territorio della Repubblica Italiana, del Canton Ticino e dei Paesi dell’Unione Europea.

Art. 5 – STATUTO

L’Istituto IVSN è disciplinato dal seguente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i membri aderenti all’Istituto; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività dell’organizzazione stessa.

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’art. 12 delle leggi del Codice Civile.

Art. 6 – ASSOCIATI

L’adesione all’Istituto IVSN è libera e volontaria. Annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, il socio versa la quota sociale, che è indivisibile e non trasferibile ad alcun titolo.

Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche, gli organismi, le associazioni e gli enti che, condividendo i valori di libertà e democrazia sui quali è fondata la Costituzione della Repubblica Italiana e interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali del presente Statuto, ne facciano richiesta e versino la quota annua di adesione.

Gli organismi, le associazioni e gli enti sono rappresentati da persone dai medesimi preposti e accettati dal Consiglio Direttivo. L’adesione implica l’accettazione del presente Statuto.

Tutti i Soci possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 7 – MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE

I soggetti che intendono far parte dell’Istituto IVSN devono presentare domanda scritta al Presidente che la sottoporrà al Consiglio Direttivo impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali egolamenti e le delibere adottate dagli organi di Istituto.

Le persone giuridiche che intendono associarsi dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal legale rappresentante.

Il genitore, o chi ne fa le veci, sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo deciderà nella prima seduta successiva alla data di presentazione della domanda e comunque non oltre sessanta giorni, circa l’ammissione del nuovo socio.

L’ammissione degli associati dovrà avvenire con apposita delibera e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della prima successiva convocazione.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’Istituto.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente.

Art. 9 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ogni associato ha diritto:

  • a eleggere gli organi sociali e a essere eletto;
  • essere informato sulle attività dell’Istituto;
  • di partecipare alle attività promosse dall’Istituto;
  • esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente, o all’Organo di Controllo se presente, e dopo che, vagliata la correttezza formale e i presupposti legittimi, sia disposto entro trenta giorni l’accesso ai predetti libri, che potrà avvenire presso la sede dell’Istituto IVSN in Via Mattello, Comerio
  • votare in assemblea, purché iscritto da almeno quindici giorni.

Gli stessi associati hanno il dovere di:

  • rispettare il presente Statuto e ogni altro regolamento interno;
  • svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi;

Art. 10 – ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neppure indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà; le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal Consiglio Direttivo; le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi e comunque ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 11 – ORGANI DELL’ISTITUTO

L’Istituto IVSN è dotato di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza tra i soci.

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea degli Associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il/la Presidente
  • l’Organo di Controllo, se nominato

Art. 12 -ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L’assemblea degli Associati è sovrana ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Istituto.

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun Socio ha diritto a un voto.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

L’Assemblea può essere convocata in videoconferenza, purché sia possibile determinare che ogni Associato abbia ricevuto regolare convocazione e nessun Associato dichiari l’impossibilità a partecipare a causa di impedimenti tecnici o strumentali.

L’Assemblea ordinaria viene convocata:

  • almeno una volta all’anno entro il 31 maggio, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Istituto;
  • quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento delle quote;
  • quando ne faccia richiesta la maggioranza del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea degli Associati si riunisce in seduta ordinaria per:

  • nominare o revocare i componenti degli Organi Sociali;
  • nominare o revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approvare il bilancio consuntivo, l’eventuale bilancio preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per Legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
  • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  • fissare annualmente le quote di associazione;
  • deliberare sull’esclusione degli associati e sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione dell’associazione;
  • approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e il regolamento di esecuzione dello Statuto di cui all’art. 5;
  • deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Assemblea straordinaria. L’Assemblea degli Associati si riunisce in seduta straordinaria per:

  • deliberare sulle modificazioni dell’Atto Costitutivo o dello Statuto;
  • deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Istituto

Art. 13 – FUNZIONAMENTO E COMPITI DELL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Le Assemblee, ordinarie o straordinarie, si svolgono in ottemperanza del Codice Civile e alle disposizioni

di Legge in vigore.

Nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno quindici giorni e in regola con il versamento della quota associativa.

Si applica l’art. 2373 del Codice Civile sul conflitto d’interesse in quanto compatibile.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata per lettera inviata ai Soci via email almeno cinque giorni prima della data di convocazione, con la richiesta esplicita di lettura, e pubblicata sugli strumenti social a disposizione dell’Istituto.

L’Assemblea in prima convocazione è valida con la presenza o la rappresentanza della maggioranza dei soci aventi diritto di partecipazione.

In seconda convocazione, che può tenersi anche un giorno dopo la prima, è valida qualunque sia il numero di soci presenti o rappresentati e delibera a maggioranza semplice.

In sede straordinaria, per la modifica dello Statuto, essa è valida con la presenza dei due terzi dei soci in prima convocazione o di un terzo di essi in seconda convocazione, che può essere tenuta anche un giorno

dopo la prima.

All’Assemblea straordinaria di seconda convocazione che delibererà sullo scioglimento dell’Istituto, occorrerà la presenza o la rappresentanza di almeno la metà dei Soci.

In ogni caso le delibere saranno prese a maggioranza dei votanti.

Sia nell’Assemblea ordinaria che in quella straordinaria ciascun socio ha diritto a un voto e può rappresentare con delega scritta fino a tre soci fermo restando che le deleghe non possono venir conferite

ai membri del Consiglio Direttivo e ai membri dell’organo di controllo.

Gli Associati possono intervenire all’Assemblea anche mediante mezzi di informatici di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’Associato che partecipa e vota e nel rispetto dei princìpi di buona fede e di parità di trattamento.

L’Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell’Istituto o, in sua assenza, dal/dalla Vice Presidente.

All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un/una Segretario/a il/la quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al/alla Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo, consuntivo e della relazione sull’attività svolta, nonché in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli Associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell’Istituto, devono attenersi alle relative deliberazioni.

Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal/dalla Presidente e dal/dalla segretario/a, è conservato presso la sede dell’Istituto per la libera visione di tutti i Soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei Soci.

Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.

Art. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Istituto. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Non può essere nominato Consigliere, chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione,

anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri elettivi variabile da cinque a dodici previa determinazione in tal senso dell’Assemblea e da scegliersi tra i Soci. I membri elettivi del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea ordinaria, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le modalità delle votazioni saranno determinate di volta in volta dall’Assemblea. I membri designati dagli Enti resteranno in carica sino alla loro sostituzione da parte del designante.

Il Consigliere elettivo che per tre volte consecutive risulti assente dalle sedute del Consiglio Direttivo, senza gravi e giustificati motivi, verrà considerato decaduto dalla carica. Sarà richiesto agli Enti rappresentati, in caso di assenza di un membro designato per tre volte consecutive dalle sedute del Consiglio Direttivo, la sua sostituzione. In caso di vacanza di uno o più membri elettivi fino a un massimo di tre, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l’ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 15 – FUNZIONAMENTO E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli Associati, e decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il/la Presidente convoca con urgenza l’Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza motivata la convocazione potrà essere inoltrata almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.

In particolare è compito del Consiglio Direttivo:

  • deliberare circa l’ammissione degli Associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
  • predisporre le bozze del bilancio consuntivo, ed eventualmente di quello preventivo, da sottoporre all’approvazione all’Organo di Controllo, se nominato, e all’Assemblea dei Soci e, quando ciò sia obbligatorio per Legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti elettivi e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal/dalla Presidente e dal/dalla segretario/a all’uopo nominato, e trascritto nel relativo libro delle riunioni.

Il Consiglio Direttivo

  • elegge tra i suoi membri il Presidente il Vice Presidente, il tesoriere che costituiscono il Consiglio di Presidenza
  • nomina Commissioni di lavoro con funzioni di coordinamento dei vari settori per particolari attività di ricerca.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

  • svolge le pratiche necessarie per il buon funzionamento dell’Istituto; cura la pubblicazione di studi, ricerche e altre attività promosse dall’Istituto;
  • predispone e aggiorna il regolamento interno di organizzazione dei servizi che dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria;
  • ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal/dalla Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  • delega compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso.

Art. 16 – PRESIDENTE

Il/la Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto. Esso è il Legale Rappresentante dell’Istituto a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, e può conferire deleghe o procure secondo le Leggi vigenti in materia.

Oltre al compito precedentemente richiamato, il/la Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio

Direttivo, convoca e presiede l’Assemblea, ha facoltà di invitare alle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo persone di particolare rilievo e/o di interesse per l’Istituto.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 17 – ORGANO DI CONTROLLO

L’Assemblea, verificandosi i presupposti di Legge per la sua obbligatorietà, nomina un Organo di Controllo, anche monocratico, come previsto dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L’Organo di Controllo:

  • vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Istituto e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Istituto e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del D, Lgs. 117/2017.

Qualora sia richiesto per obbligo di Legge (art. 31 D. Lgs. 117/2017), l’Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Qualora l’Assemblea nominasse il Revisore legale o una Società di revisione legale, a questi può essere attribuita la funzione di Revisore Legale dei Conti.

Art. 18 – LIBRI SOCIALI

L’Istituto IVSN ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  • il libro degli associati;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  • il registro dei volontari
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti).

I libri indicati ai primi quattro punti sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; il libro indicato all’ultimo punto è a cura dell’organo a cui si riferisce.

I verbali di Assemblea e di Consiglio Direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all’organo competente, secondo le modalità previste dall’art. 9 (Diritti e doveri degli associati) del presente Statuto.

Art. 19 – RISORSE ECONOMICHE

Le entrate economiche dell’Istituto IVSN sono rappresentate da:

  • Quote sociali;
  • Contributi pubblici;
  • Contributi privati;
  • Donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
  • Rendite patrimoniali;
  • Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
  • Raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa di cui all’art. 7 comma 2 D. Lgs. 117/2017;
  • Entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
  • Altre entrate espressamente previste dalla Legge;
  • Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla Legge o dai regolamenti.

Art. 20 – PATRIMONIO ED ENTRATE

L’Istituto IVSN non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate, a fondatori, associazioni, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’Istituto IVSN ha l’obbligo di utilizzare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in ambito culturale e formativo.

Art. 21 – ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

L’Istituto IVSN può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 22 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno, per terminare il 31 dicembre successivo.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente; eventuale bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro il 31 maggio per la definitiva approvazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di Legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro il 31 maggio per la definitiva approvazione.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea entro il mese di giugno di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell’art.13 del D. Lgs. 117/2017 e sue successive

modifiche.

Art. 23 – SCIOGLIMENTO E CESSAZIONE

Spetta all’Assemblea, convocata in seduta straordinaria, lo scioglimento dell’Istituto e la nomina di un liquidatore.

L’Assemblea delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a norma dell’art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

Art. 24 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Comerio, 18 giugno 2025

SOCI FONDATORI

  • CANDIANI Gianluca
  • FABRICATORE Vittorio
  • LISCHETTI Angela Luigia
  • MAGNI Carlo Luigi
  • MEZZANZANICA Claudio
  • MINAZZI Fabio
  • NIGRO Giuseppe
  • SPINELLI Marco Andrea